Educazione all’affettività
Educazione all’affettività

Consenso.

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Manifestazione libera ed esplicita della propria volontà e delle proprie intenzioni rispetto a una data azione. Spesso con la parola consenso si sottintende il riferimento all’atto sessuale, ma il consenso riguarda tutte le azioni della nostra vita. Il tema del consenso ha assunto sempre più rilevanza negli ultimi anni perché si è compreso che, anche di fronte a situazioni in cui la persona non è in grado di reagire di fronte a comportamenti inappropriati o chiaramente predatori (per soggezione, per mancanza di comprensione tempestiva di quanto accade, per timore di ripercussioni peggiori se reagisce, per il freezing ecc.), la presenza o viceversa l’assenza del consenso esplicito permette di identificare meglio le situazioni in cui avvengono violenze e molestie. A fronte di questo rinnovato interesse per il tema del consenso, a livello legislativo in Italia questo non entra ancora a pieno titolo tra gli elementi da considerare per identificare uno stupro, cosa che invece avviene nella Convenzione di Istanbul che definisce lo stupro come «rapporto sessuale senza consenso». L’abitudine di agire anche se il consenso della persona non è chiaro ed esplicito, così come l’abitudine di attribuire a posteriori la colpa alla vittima per quanto accaduto (colpevolizzazione della vittima) sono comportamenti che fanno parte della cultura dello stupro e possono essere arginati attraverso un’educazione dei ragazzi all’empatia e al rispetto dell’ autodeterminazione della persona con cui si ha a che fare (cfr. p. es. stupro per negligenza). Un modo per lavorare sul consenso e avere la certezza di non violare quello altrui è quello di chiarire i propri desideri e intenti all’altra persona e chiederle di esprimere anche i propri; in questo modo si evitano fraintendimenti o si evita di sostituire il proprio volere a quello altrui (cfr. anche tea consent). In alcuni Paesi, come la Spagna, sono state varate alcune leggi per cui senza esplicito consenso da parte della persona si parla a priori di violenza sessuale (il nome dato alla legge è “solo sì vuol dire sì”) per sostenere le persone vittime di violenza nel veder riconosciuti i propri diritti senza ambiguità o interpretazioni. Nel maggio del 2024 è stata pubblicata la direttiva europea sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica, che andrà recepita entro il 2027, in cui è prevista una disposizione (art. 35) in seguito alla quale gli Stati dovranno promuovere delle attività di educazione al consenso. La riflessione sul consenso in un senso più ampio deve tenere conto anche della ricattabilità della persona e del tipo di relazione (paritaria o in condizione di disparità di potere) in cui le persone coinvolte si trovano: «possiamo essere d’accordo nel senso che abbiamo molta voglia di fare sesso con una persona, ma possiamo anche essere d’accordo perché sappiamo che il nostro partner insisterà a lungo e, dovendo alzarci presto il giorno dopo, preferiamo dire di sì “per amor di pace” e poi andarcene a dormire. Possiamo essere d’accordo perché è il nostro lavoro, perché abbiamo bisogno di soldi e il rapporto sessuale è remunerato, perché abbiamo paura di scatenare la rabbia del partner, perché accettando quel rapporto sessuale speriamo di ottenere un lavoro […] perché sembra che ne abbia molta voglia, perché non abbiamo il coraggio di rifiutare, o parrebbe scortese rifiutare […]: che fare delle situazioni in cui un/a partner cambia totalmente atteggiamento dopo l’inizio del rapporto sessuale? Gli articoli sulla stampa o le testimonianze militanti riportano regolarmente casi di donne che accettano di andare a letto con un uomo dolce e affettuoso, il quale, dopo l’inizio del rapporto sessuale, cambia in modo drastico e assume un comportamento molto più dominatore, se non addirittura violento. Essere d’accordo ad avere un rapporto sessuale con una persona implica acconsentire ad avervi qualunque tipo di rapporto sessuale? […] non è la stessa cosa accettare un rapporto sessuale quando lo si può rifiutare senza rischio o quando da quel rapporto dipende la nostra sicurezza o il nostro lavoro. […] Sembra quindi che, per essere valido, il consenso sessuale debba essere un consenso tale da rendere legittimo il rapporto sessuale, ovvero che non possa essere un tipo di accordo qualsiasi, per un motivo qualsiasi» (Manon Garcia, Di cosa parliamo quando parliamo di consenso, sesso e rapporti di potere).

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