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consiglio di amministrazione
Cda (Consiglio di amministrazione).

Diritto al lavoro.

Adottato da Ordine dei consulenti del lavoro di Torino (presidente Fabrizio Bontempo)

Diritto e dovere che fa parte dei princìpi fondamentali della Carta costituzionale (nell’art. 4, in cui è menzionato anche l’intento di contribuire al progresso della società). Il diritto al lavoro delle donne (specie se qualificato) è una conquista recente: anche se le donne hanno sempre svolto lavori pesanti (lavandaie, mondine, agricoltrici ecc.), di fatto il riconoscimento del loro lavoro (e dei diritti ad esso correlati) è sempre stato disatteso, a cominciare dalla paga, che a parità di mansioni era inferiore a quella degli uomini (il cosiddetto gender pay gap, ancora oggi presente in Italia e in pressoché tutti i Paesi del mondo). Questa sfasatura ha radici profonde che affondano anche nel divieto di istruzione di alto livello in secoli recenti: le donne non potevano frequentare l’ università (in Italia le prime donne a frequentarla furono p. es. Elena Lucrezia Corner Piscopia, che si laurea in filosofia all’università di Padova nel 1678, Laura Bassi, laureata sempre in filosofia nel 1732 e prima titolare di una cattedra, Cristina Roccati, laureata nel 1751, Maria Pellegrina Amoretti, prima laureata in giurisprudenza; erano comunque casi molto isolati: si consideri che le prime università europee sono state fondate poco dopo l’anno Mille) e, come conseguenza della mancanza di istruzione femminile, l’accesso alle professioni più prestigiose e meglio remunerate è rimasto precluso alle donne per moltissimo tempo. Parte di quell’approccio misogino alle professioni di prestigio è evidente p. es. nella resistenza da parte di molte persone nell’uso del linguaggio e nella declinazione al femminile delle professioni di alto profilo, che in realtà si declinano in maniera regolare (p. es. infermiere / infermiera è ritenuto accettabile, ma non ingegnere / ingegnera). Contribuisce alla carenza di diritto al lavoro anche la mancanza di educazione finanziaria, disciplina riservata perlopiù agli uomini (cfr. p. es. paghetta). AUTORIZZAZIONE MARITALE E DIRITTO AL LAVORO FEMMINILE DURANTE IL PERIODO FASCISTA IN ITALIA. L’autorizzazione maritale è un istituto giuridico che prevedeva che la moglie dovesse chiedere il permesso al capofamiglia per contrarre mutui, gestire beni, lavorare ecc. Entrò in vigore nel 1804, con il Codice napoleonico, e fu ripreso in Italia dal Codice civile del 1865: «Segnando una rottura con il diritto dell’epoca rivoluzionaria, che aveva prefigurato un rapporto genitore-figlio basato sul rispetto reciproco, al padre si riconosceva il ruolo di “magistrato domestico” garante della moralità e dell’educazione dei futuri cittadini, guardiano dell’inesperienza dei giovani e moderatore delle loro passioni. Sotto diversi aspetti il Code attribuì al padre un esteso potere, che prevedeva la possibilità di intentare un’azione correttiva attraverso la reclusione preventiva per i figli indisciplinati. La misura diede luogo a un ampio dibattito in quanto il ricorrervi fu ritenuto dai giureconsulti l’ultima risorsa di una supremazia vacillante, ovvero, il fallimento di un padre che si era rivelato un cattivo istitutore. Sta di fatto che, al di là di questo specifico esempio, il Code conferì al padre un potere indiscusso sulla prole, cosi da estendere a lungo la sua autorità sull’intera famiglia, al pari di quella esercitata dallo Stato sui cittadini [cfr. anche dittatura]. L’autorità dell’uomo che si veniva delineando nel nuovo ordinamento giuridico toccava naturalmente il rapporto coniugale. Napoleone insistette specificamente su un principio, che sarebbe divenuto l’articolo 213, col quale si stabiliva la protezione del marito in cambio dell’obbedienza della moglie. Egli fece mostra di una notevole dose di misoginia, che emerge dai verbali delle riunioni, giudicando intollerabile l’indipendenza delle mogli in generale e di quelle parigine in particolare, che considerava esempio di grave scandalo. A suo parere la donna coniugata, in virtù della sua incapacità, doveva stare in casa, essere sottoposta alla tutela del marito e seguirlo ovunque egli ritenesse opportuno risiedere (assunti poi confluiti nell’art. 214). […] L’istituto dell’autorizzazione maritale, introdotto in Italia nel 1865 dal Codice civile, prese a modello quanto elaborato in Francia e stabili l’incapacità giuridica femminile. Contro di esso si levarono subito singole voci e successivamente si mobilitò un movimento sempre più ampio, che nel 1919 ne ottenne la soppressione» (Stefania Bartoloni, Cittadinanze incompiute, la parabola dell’autorizzazione maritale). L’autorizzazione maritale fu appunto abolita nel 1919, e di conseguenza le donne ebbero accesso a professioni regolamentate (p. es. infermiera), ma durante il periodo fascista (fascismo) in Italia diverse delle conquiste ottenute dalle donne nel corso del tempo vennero smantellate: nel 1926 alle donne fu vietato l’insegnamento di alcune discipline, in precedenza era stato loro vietato di dirigere le scuole medie e superiori, e in generale le tasse scolastiche per le ragazze furono raddoppiate in modo che fosse più difficile per le famiglie farle studiare. Anche nel caso del lavoro d’ufficio, che era comunque necessario, le donne furono relegate al 10% del personale negli uffici pubblici e a professioni a scarso reddito come dattilografe, telefoniste, stenografe, segretarie, insomma di fatto i lavori più a basso reddito della burocrazia; sempre nella stessa legge si regolamenta anche il settore privato, definendo che le donne possano fare solo le cassiere, le commesse ma unicamente con pertinenza relativa a profumeria, giocattoli, dolciario, fiori, articoli sanitari (legge del 1939). Il Vaticano in un’enciclica di Pio xi rafforza questa posizione, raccomandando nel 1931 che le donne stiano a casa o nei dintorni a occuparsi delle faccende domestiche, mentre nel 1938 l’ideologo fascista Ferdinando Loffredo ne La politica della famiglia scrive che il lavoro femminile creerebbe «due danni: la “mascolinizzazione” della donna e l’aumento della disoccupazione maschile. La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia nell’uomo; concorre sempre di più ad elevare il tenore di vita delle varie classi sociali; considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena; se sposa difficilmente riesce ad andare d’accordo col marito […]; concorre alla corruzione dei costumi; in sintesi, inquina la vita della stirpe», di fatto decretando la competizione tra uomini e donne rispetto al lavoro e la necessità che le donne stiano a casa per non danneggiare la virilità dei mariti, rappresentata dal successo professionale e dal guadagno. Anche dopo la caduta del regime fascista, nonostante le conquiste civili, in Italia (così come in molti altri Paesi nel mondo) le donne hanno ancora poco accesso al diritto al lavoro (specie se ben retribuito) e alla carriera, confrontandosi con il glass ceiling, con lo sticky floor, con le motherhood penalty (child penalty) e con altri fenomeni discriminanti. Un esempio molto noto di questo ritardo in Italia è dato dalla magistratura, a cui le donne hanno avuto accesso solo nel 1963 (per approfondimenti cfr. isteria). DIRITTO AL LAVORO FEMMINILE NEL MONDO. Secondo il rapporto della Banca mondiale, il gender gap continua a essere molto pronunciato in tutto il mondo, anche nei Paesi ad alto reddito. Secondo l’ultimo rapporto Women, Business, and the Law, nessuna economia, nemmeno le più ricche, offre alle donne pari opportunità rispetto agli uomini. Gli ostacoli alla piena realizzazione professionale delle donne e al loro contributo alla società per aumentare la prosperità sono molti: il documento annovera tra questi anche due indicatori importanti che sono strategici per ampliare o viceversa ridurre le opportunità per le donne, ovvero la sicurezza (rispetto alla violenza) e i servizi di assistenza all’infanzia. Secondo le proiezioni contenute in questo rapporto, considerando questi due elementi le donne godono solo del 64% delle tutele legali che invece tutelano gli uomini, e quando dalla dimensione legale si passa a quella concreta e quotidiana il divario di genere è ancora più ampio. Il rapporto ha esaminato 190 Paesi e dalle analisi emerge che, nonostante gli interventi legislativi, i Paesi hanno attuato meno del 40% delle azioni necessarie per ridurre questo divario e per portare le leggi ad attuazione (cfr. affirmative action). P. es. 98 economie hanno una legislazione che prevede la parità di retribuzione tra uomini e donne, ma solo 35 di queste (meno di un quinto) hanno applicato criteri pratici come la trasparenza retributiva o altre misure per affrontare la questione e introdurre correttivi che riducessero il divario. Affinché questo si riduca davvero le leggi non bastano, è necessario introdurre un quadro di supporto che preveda l’applicazione di azioni correttive, monitoraggio, misurazioni ecc. Secondo l’economista Indermit Gill, «leggi e pratiche discriminatorie impediscono alle donne di lavorare o avviare attività su un piano di parità con gli uomini. Colmare questo divario potrebbe aumentare il pil globale di oltre il 20%, raddoppiando sostanzialmente il tasso di crescita globale nel prossimo decennio». In questo contesto sociale le donne ricevono una protezione molto scarsa rispetto a molestie sessuali, violenza domestica, matrimonio precoce, femminicidio e altri fenomeni che intralciano in maniera cospicua la partecipazione delle donne alla vita collettiva e al lavoro (cfr. p. es. casting couch, me too). Anche per quanto riguarda il lavoro domestico e il lavoro di cura, la mancanza di supporto da parte dei governi ostacola lo sviluppo professionale delle donne (cfr. anche women’s triple role, double burden), rendendole spesso il reddito debole e aumentando il rischio di povertà femminile fino alla pensione e in età avanzata; questo insieme di fenomeni fa sì che solo metà delle donne faccia parte della forza lavoro retribuita, mentre gli uomini sono quasi 3 su 4 (gender employment gap), ostacolando il potenziale produttivo di milioni di donne, con un impatto enorme sul pil e sul benessere di molti Paesi.

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