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consiglio di amministrazione
Cda (Consiglio di amministrazione).

Pari opportunità.

Adottato da Fondazione Marisa Bellisario

Principio secondo il qua­le, indipendentemente dalle differenze e  diversità / diversity di ciascuna persona ( genere, età,  orientamento sessuale, abilità o  disabilità, confessione religiosa ecc.) che compone la società, si possa avere accesso a tutte le possibilità di sviluppo personale e sociale. In particolare la locuzione indica un principio giuridico contenuto in vari articoli della Costituzione italiana, primo tra tutti l’articolo 3 collocato tra i Principi fondamentali della Carta, in seguito al quale lo Stato sancisce l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli e la  discriminazione che impediscono alla cittadinanza di partecipare alla vita politica, sociale, economica e a tutte le funzioni sociali. Le pari opportunità quindi mirano a garantire  parità di genere e uguaglianza. Nel sentire comune questo concetto viene rilevato in particolare nel mondo del lavoro, per via delle molte discriminazioni che riguardano il trattamento delle donne rispetto agli uomini (p. es.  gender pay gap,  glass ceiling,  glass cliff,  glass escalator,  motherhood penalty,  sticky floor,  conciliazione dei tempi vita, famiglia e lavoro,  carico mentale,  exhaustion gap,  segregazione occupazionale,  pensione ecc.). Da questa situazione discende la necessità di promuovere delle politiche di genere, dei correttivi e delle misure positive per rimuovere le discriminazioni che generano un trattamento iniquo tra i diversi  generi (p. es. le  quote rosa, agevolazioni legate all’orario per garantire la flessibilità e la conciliazione degli impegni, pratiche promosse all’interno delle imprese per garatire la parità salariale, la tutela della maternità, la promozione del  bilancio di genere e della certificazione di genere ecc.).

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